HOME
Chi Siamo
Dove Siamo
Mission
 
Aree
di Particolare Interesse
Civile
- Diritto di Famiglia
- Tutela del Consumatore
- Proprietà
- Contratti
- Recupero Crediti
- Risarcimento Danni
- Previdenza del Lavoro
 
 
 
Domiciliazioni

Ricorsi avverso le multe elevate per infrazioni
al C.d.S.

Patrocinio
a spese dello Stato
Modalità di Pagamento
Rassegna Stampa
 
Informativa sulla privacy
Produzione, vendita  

DOMANDA DI RIABILITAZIONE

CHE COS’E’ LA RIABILITAZIONE

La riabilitazione (art. 178 c.p.) estingue le pene accessorie ovvero:

  1. l’interdizione dai pubblici uffici,
  2. l’interdizione da una professione o da un’arte,
  3. l’interdizione legale, l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone       giuridiche e delle imprese,
  4. l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
  5. a decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dell’esercizio di essa,
  6. la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte,
  7. la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
  8. estingue altresì ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
QUANDO VIENE CONCESSA LA RIABILITAZIONE

La riabilitazione viene concessa (art. 179 c.p.) quando siano decorsi almeno 3 anni (almeno 8 per i recidivi e 10 per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta, e il condannato:
- abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;
- non sia stato sottoposto a misura di sicurezza (tranne nel caso di espulsione dello straniero dello Stato o di confisca);
- abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti da reato (salva l’ipotesi che non sia in grado di adempierle).
ATTENZIONE: la riabilitazione può essere revocata (art. 180 c.p.). Ciò accade quando la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto  non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a 2 anni od un’altra pena più grave.

LA DOMANDA DI RIABILITAZIONE

La richiesta di riabilitazione è presentata dall’interessato al Tribunale di Sorveglianza il quale è competente  anche per la revoca, sempre che questa non sia intervenuta a seguita di altra sentenza di condanna (art. 683 c.p.p.).
Nell’istanza devono essere indicati tutti gli elementi che giustifichino la riabilitazione con la necessaria documentazione.
Lo Studio Legale Matranga si propone, pertanto, per assistere la persona che intenda chiedere la riabilitazione nella redazione dell’apposita istanza e come difensore della stessa nella fase procedimentale.


 
---------------
studiolegalematranga
Legislazione
Giurisprudenza
Deontologia
Tariffe
Formulario
Collaborazioni
Conteggio Termini
Tabella danno biologico
calcolo del risarcimento
del danno biologico
svalutazione monetaria
Link Utili


powered by FreeFind

studiolegalematranga
Ricorsi avverso le multe elevate
per infrazioni al C.d.S.
Clicca qui
Vuoi Cancellare il tuo
nominativo dal
Registro dei Protesti?
Clicca qui!
Ricorsi avverso le multe elevate
per infrazioni al C.d.S.
Clicca qui
Danno da vacanza
rovinata
Clicca qui
Lettere ed Atti
Clicca qui
Arbitrato
Clicca qui
Studio Legale Matranga
  Vuoi registrare il tuo brevetto?
Clicca qui
Vuoi registrare il tuo marchio?
Clicca qui
Hai problemi condominiali?
Clicca qui
Necessiti di un contratto?
Clicca qui
 
Studio Legale Matranga
HOME | Chi Siamo | Dove Siamo | Mission | Diritto di Famiglia | Tutela del Consumatore | Proprietà | Contratti
Recupero Crediti | Previdenza del Lavoro | Amministrativo | Domiciliazioni | Ricorsi avverso le multe | Patrocinio a spese dello Stato
Rassegna Stampa |Contattaci | Praticanti | Legislazione | Giurisprudenza | Deontologia | Tariffe | Formulario
Collaborazioni |
Conteggio Termini | Danno biologico | Link Utili | Richiedi Consulenza
Studio Legale Matranga
Studio Legale Matranga
Studio Legale Matranga Via Vincenzo Monti, 40 - 73100 Lecce LE - P. IVA 03847020751
Tel-fax 0832-390405
Studio Legale Matranga
Web Master Damiana Mancarella info@newproduction.it - risol. cons. 1024x768