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ISTANZA DI REMISSIONE DEL DEBITO

CHE COS’E’ LA REMISSIONE DEL DEBITO

A seguito di sentenza penale di condanna possono essere computate al condannato una serie di spese derivanti dall’attività procedimentale. Si tratta, ad esempio, delle spese cd di giustizia e della cd Cassa delle Ammende.
Avverso le prime, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 30.05.2002 n. 115, può essere promossa istanza di remissione del debito, istanza che ha come scopo quello di evitare al condannato il pagamento delle citate spese di giustizia.

QUANDO VIENE CONCESSA LA REMISSIONE DEL DEBITO

La remissione del debito può essere concessa su domanda dell’interessato o dei prossimi congiunti e solo a chi versa in effettive condizioni economiche tali da non poter adempiere al pagamento delle spese di giustizia.

LA RICHIESTA DI REMISSIONE DEL DEBITO

L’istanza va presentata al Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo di residenza o di domicilio  del richiedente (se non è detenuto) o, comunque, sulla base della competenza stabilita dall’art. 677 c.p.p. evidenziando la situazione economica che giustifica la remissione, dall’attività lavorativa svolta ed il conseguente stipendio, al possesso o meno di beni immobili o mobili registrati, oltre ad eventuali redditi di familiari residenti con lo stesso richiedente. E’ necessario allegare tutta la documentazione necessaria ad individuare con maggiore precisione gli aspetti sopra indicati.
A seguito del deposito della suddetta istanza, il Magistrato di Sorveglianza fissa l’udienza per la deliberazione. Trattandosi sempre di attività penale la difesa del richiedente è obbligatoria. Pertanto, se il richiedente non ha nominato un difensore di fiducia, verrà assistito per l’udienza da un difensore d’ufficio.
Nel periodo intercorrente tra il deposito dell’istanza e l’udienza, l’Ufficio di Sorveglianza dispone agli organi finanziari e di Polizia Giudiziaria i controlli necessari a constatare l’effettivo stato economico del richiedente.
All’udienza, il Magistrato di Sorveglianza, fatta (di regola) un breve disamina sulla situazione rilevata dalle forze dell’Ordine e sull’istanza presentata dal richiedente, dà la parola alle parti presenti, ovvero il P.M. ed il difensore del richiedente, ed ascolta quest’ultimo se presente.
Sulla base di tutte le considerazioni ed osservazioni sopra riportate il Magistrato valuta se accogliere o meno la richiesta di remissione del debito.
Lo Studio Legale Matranga si propone, pertanto, per assistere la persona che intenda chiedere la remissione del debito sia nella redazione dell’apposita istanza, affinché questa sia completa di tutti i suoi elementi necessari al suo accoglimento, sia per la partecipazione all’udienza in qualità di difensore di fiducia.


 
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