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Definizione di brevetto
Il BREVETTO è lo strumento giuridico che conferisce all'autore di un'invenzione il monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione stessa, ossia il diritto di escludere terzi dall'attuare l'invenzione e dal trarne profitto. Il brevetto rappresenta pertanto un monopolio legale, se pur limitato territorialmente e temporalmente. Tale monopolio legale si giustifica con il fatto che il sistema brevettuale è basato su una forma di scambio: il titolare del brevetto riceve protezione per la propria invenzione e in cambio è obbligato a svelare e a descrivere l'invenzione. Le domande di brevetto e i brevetti già concessi sono infatti pubblicati dagli uffici brevetti di tutto il mondo e ciò li rende una primaria fonte di informazione tecnico-scientifica. Offrendo protezione in cambio di divulgazione, il sistema brevettuale crea incentivi ad investire in ricerca e sviluppo e garantisce alla società l'acquisizione immediata delle idee innovative.
Possono costituire OGGETTO DI BREVETTO:
- le invenzioni industriali;
- i modelli di utilità;
- i modelli ornamentali;
- le nuove varietà vegetali;
- le topografie di prodotti a semiconduttori;
Il monopolio decorre dalla data di presentazione della domanda e dura 20 anni per le invenzioni, 10 anni per i modelli di utilità e da 5 fino a 25 anni per i modelli ornamentali. Per le nuove varietà vegetali i diritti esclusivi nascenti dal brevetto durano 15 anni dalla concessione del brevetto stesso (30 anni nel caso di piante a fusto legnoso). Per le topografie di prodotti a semiconduttori i diritti esclusivi ottenuti con la registrazione durano 10 anni.
I REQUISITI affinché un'invenzione possa costituire oggetto di brevetto sono:
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novità: l'invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia e all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta od orale, utilizzazione o qualsiasi altro mezzo;
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attività inventiva: l'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica, ossia non deve apparire ovvia per una persona esperta del ramo cui l'invenzione attiene;
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applicazione industriale: l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
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liceità: l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume.
NON SONO peraltro CONSIDERATE INVENZIONI:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
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