DANNO DA VACANZA ROVINATA
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Talvolta le vacanze vengono rovinate da promesse non mantenute, da intossicazioni alimentari, dallo smarrimento dei bagagli, da variazioni inattese del programma che rischiano di trasformare il viaggio in un vero e proprio incubo.
Si è colpiti dal cosiddetto "danno da vacanza rovinata", che ha impedito di trascorrere con tutta tranquillità il nostro viaggio o il nostro soggiorno.
Sono due i casi per i quali il turista può rivalersi per vie legali:
- il primo riguarda l'inadempimento dell'eventuale tour operator agli impegni assunti. Tipico è il caso dei viaggi "tutto compreso".
In questo caso ci si può rivolgere al giudice civile, al quale si potrà chiedere un risarcimento sia per i danni materiali subiti (es. un servizio non reso), sia per i danni morali (perdita di tempo, mancata fruizione della vacanza in piena tranquillità per la quale però si era pagato il costo)
- il secondo caso ricopre invece le casistiche in cui i problemi siano stati causati da biglietti aerei, ferroviari, navali o prenotazioni alberghiere.
In questo caso ci si può tutelare con quanto il codice civile afferma in materia di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.
Allo stato attuale, il "danno da vacanza rovinata" risulta risarcibile tanto nei casi disciplinati dalla CCV (in base all'art. 13 della medesima Convenzione) tanto in quelli sottoposti alla regolamentazione dettata dal d. lgs. n. 111/95 (in forza dell'interpretazione dell'art. 5 della direttiva 90/314/CEE datane dalla Corte di Giustizia). In entrambi i casi, peraltro, si è reso necessario individuare, al fine di ammettere la risarcibilità del "danno da vacanza rovinata" una specifica norma che riconoscesse (espressamente - come forse è il caso dell'art. 13 CCV - ovvero implicitamente - come infatti è stata ammesso anche dai giudici del Lussemburgo per il caso dell'art. 5 della direttiva sui "pacchetti tutto compreso") il risarcimento del danno "non patrimoniale" (o "morale"), derivante dalla vacanza "rovinata", non essendo, infatti, stato riconosciuto sufficiente il mero richiamo al diritto a ottenere - per le ipotesi di inadempimenti contrattuali della controparte - il (generico) risarcimento del danno.
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